Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 1. E’ costituita un’associazione culturale senza fini di lucro denominata “GARDEN CLUB DI FERRARA”. 

Art. 2.L’Associazione ha sede in Ferrara e – in assenza di una sede sociale – ha il proprio recapito presso l’abitazione  del Presidente e/o del Segretario in carica. 

Art. 3.Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la conoscenza e l’amore per i fiori e per l’arte del giardinaggio, di cooperare alla protezione delle piante native e di incoraggiare la conservazione  e la tutela dell’ambiente naturale, nonchè la conservazione, l’incremento e la creazione di parchi e giardini pubblici e privati, e comunque promuovere ogni attività inerente agli scopi suddetti. 

Art. 4.Il “GARDEN CLUB DI FERRARA” collabora con le altre Associazioni similari d’Italia e aderisce – fino a eventuale diversa deliberazione del Consiglio Direttivo (che verrà sottoposta all’Assemblea straordinaria ) – all’Unione dei Garden Clubs e Associazioni Similari d’Italia (U.G.A.I.). 

Art. 5. Possono entrare a far parte dell’Associazione sia le persone fisiche, che condividono gli obiettivi statutari dell’Associazione, che gli Enti e le Associazioni pubbliche o private, Fondazioni con o senza personalità giuridica. I Soci possono essere ordinari, sostenitori,onorari , juniores o familiari. Sono Soci ordinari le persone fisiche che corrispondono la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Sono Soci sostenitori coloro che sostengono l’Associazione con una quota annua almeno cinque volte superiore a quella ordinaria. Gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e le Fondazioni possono essere iscritti solo come Soci sostenitori e verranno rappresentati dal loro Presidente o loro Delegato. Sono proclamati Soci onorari,con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone la cui partecipazione arrechi onore e prestigio all’Associazione, o persone che si siano distinte nel sostenere o promuovere le attività del Club. Sono Soci juniores tutti i giovani fino al compimento del 25° anno di età. Sono soci familiari gli appartenenti allo stesso nucleo familiare di un socio ordinario. Per queste due ultime particolari categorie di soci, la quota annua sarà pari alla metà di quella ordinaria. 

Art. 6.L’associazione può promuovere – per il perseguimento dei propri fini statutari – iniziative e attività rivolte a persone non necessariamente associate al Club. In questo caso il Consiglio Direttivo può stabilire, per l’adesione alle suddette iniziative e attività, quote di partecipazione specifiche. 

Art. 7.

La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire:
                a) per dimissioni volontarie scritte;
                b) per mancato pagamento della quota sociale, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
                c) per morte della persona fisica o per estinzione dell’Ente o dell’Associazione o della
                    Fondazione;
                d) per deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora il Socio abbia tenuto un comportamento
                    contrario agli scopi dell’Associazione.
I versamenti a qualunque titolo già effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non verranno rimborsati.

Art. 8.Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 9.L’Assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali . Il socio che non può presenziare all’assemblea, può conferire delega scritta ad altro socio. Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. 

Art. 10. L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera inviata a tutti i soci, nella quale deve essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. La lettera deve essere inviata almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per l’Assemblea. 

Art. 11.L’Assemblea deve essere convocata entro il 31 ottobre di ogni anno per l’approvazione del bilancio e – quando competa –  per la nomina delle cariche sociali e, inoltre, sarà convocata in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero un terzo dei soci iscritti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 12.L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. L’Assemblea straordinaria  è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di  almeno  2/3 dei soci e, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Le modifiche al presente statuto vanno deliberate dall’Assemblea straordinaria. 

Art. 13.L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) soci eletti dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’anno venga a rendersi vacante un posto di Consigliere, il Consiglio ha facoltà di cooptare il socio che – nelle elezioni per il Consiglio Direttivo precedente – ha totalizzato il maggior numero di preferenze, dopo i Consiglieri eletti. 

Art. 14.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di  più della metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni più importanti o controverse può essere chiesto il parere di tutti i Consiglieri. 

Art. 15.Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Art. 16.Tutte le cariche statutarie vengono espletate a titolo gratuito. 

Art. 17.Il Consiglio Direttivo può nominare  un Presidente  Onorario qualora intenda conferire un riconoscimento ufficiale a persona che si sia particolarmente distinta nel promuovere e sostenere l’attività dell’Associazione. 

Art. 18.Il Consiglio Direttivo dirige e coordina l’attività dell’Associazione, determina annualmente l’importo della quota sociale, nomina il Presidente e i Soci onorari e amministra l’Associazione con tutti i poteri dell’ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può organizzare l’attività dell’Associazione nei modi ritenuti più idonei al buon funzionamento della medesima e si può avvalere del contributo di soci ed  esperti  per attivare “gruppi di lavoro”, che operino per il buon perseguimento degli obiettivi statutari. 

Art. 19.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o in seguito a richiesta di almeno tre componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere diramato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta verbalmente col preavviso di almeno un giorno. 

Art. 20.Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. Egli presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. 

Art. 21.Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, ha il compito di controllare l’attività amministrativa del Consiglio Direttivo, riferendone ai soci nell’Assemblea Ordinaria annuale. 

Art. 22.L’anno sociale ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo. 

Art. 23.Al termine di ciascun anno sociale il Consiglio Direttivo compila il bilancio che, controfirmato dai Revisori dei Conti, deve essere posto a disposizione dei soci presso la Segreteria dell’Associazione e deve essere poi portato all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 

Art. 24 .L’Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento:
                a) dalle quote sociali;
                b) da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti di Fondazioni, Enti pubblici e privati cittadini ;
                c) da proventi derivanti da iniziative sociali. 

Art. 25.L’eventuale residuo attivo della gestione finanziaria annuale viene riportato nell’esercizio dell’anno successivo o in un apposito fondo-riserva, che rappresenta il patrimonio dell’Associazione.

 Art. 26.E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. 

Art. 27.Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, che darà disposizioni per la liquidazione. Il patrimonio sociale eventualmente presente al momento dello scioglimento verrà devoluto a Istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle del Garden Club.

Garden Club Ferrara